La legge è una sola: il resto viene dopo

In Italia abbiamo già una giustizia con i suoi tempi biblici, le sue procedure complicate e una burocrazia capace di trasformare una causa civile in un’opera letteraria in più volumi. Per completare il quadro mancava soltanto una giustizia alternativa, possibilmente con un ordinamento religioso di riferimento e un nome che evocasse le corti medievali: il Tribunale Sciaraitico. A Padova è nata la Camera Arbitrale Islamica Italiana, promossa da un avvocato e docente a contratto dell’Università di Padova, presentata come «Giustizia Islamica in Italia» e caratterizzata da un richiamo esplicito alla Sharia nel proprio regolamento. L’iniziativa solleva una questione fondamentale: in Italia la legge deve essere uguale per tutti, indipendentemente dalla religione, dall’origine e dalla comunità di appartenenza. Tutto il resto viene dopo.

Sembra un principio elementare, eppure basta pronunciare la parola «integrazione» perché qualcuno ritenga che le regole comuni debbano diventare negoziabili. Se una consuetudine appartiene a una minoranza, contestarla rischia di essere considerato discriminatorio; se viene presentata come espressione di una tradizione religiosa, pare quasi scortese chiedere se rispetti i diritti fondamentali. È un curioso modo di intendere l’uguaglianza: invece di garantire a tutti gli stessi diritti, si immagina che ogni gruppo debba avere regole proprie. Ma uno Stato di diritto non è un albergo nel quale ciascun ospite può chiedere un regolamento su misura.

Il punto non è la fede islamica. Ciascuno è libero di pregare come crede e seguire i precetti della propria religione entro i limiti della legge. Il problema nasce quando si pretende di trasformare quelle tradizioni in un criterio autonomo per amministrare giustizia. La Costituzione riconosce sia la libertà religiosa sia l’uguaglianza davanti alla legge: l’articolo 3 vieta le discriminazioni, fra l’altro, per motivi religiosi, mentre l’articolo 8 tutela le confessioni religiose. La libertà di culto, tuttavia, non attribuisce alle autorità confessionali il potere di decidere quali diritti spettino ai cittadini. Un musulmano, un cattolico, un ebreo e un ateo devono poter contare sulle medesime garanzie giuridiche.

In Italia esiste naturalmente l’arbitrato privato, uno strumento legittimo per risolvere determinate controversie. Ma l’arbitrato non è una giurisdizione sovrana in miniatura, pronta a sostituire i tribunali della Repubblica quando risultano scomodi. L’articolo 806 del Codice di procedura civile delimita le controversie arbitrabili; l’articolo 829 prevede, fra l’altro, la possibilità di impugnare un lodo per contrarietà all’ordine pubblico. I diritti indisponibili restano sottratti all’autonomia privata nei casi stabiliti dalla legge. Un organismo arbitrale può operare entro questi confini, ma non può ampliarli semplicemente richiamando una tradizione religiosa.

La questione diventa delicata quando entrano in gioco successioni, divorzi e responsabilità genitoriale. Immaginiamo una donna che rivendichi una quota ereditaria riconosciuta dalla legge italiana, mentre un’interpretazione religiosa proponga un criterio diverso. Oppure una separazione nella quale siano coinvolti l’affidamento dei figli e i diritti di un genitore. Quale criterio dovrebbe prevalere? La risposta dipende dalla legge applicabile, non dalla religione delle persone coinvolte. Peraltro, il consenso formale non risolve ogni problema: nelle relazioni familiari possono esistere pressioni economiche e comunitarie che rendono difficile opporsi all’autorità del proprio ambiente. La legge comune serve anche a proteggere chi ha meno potere e meno possibilità di far valere le proprie ragioni.

Quanto alla Sharia, sarebbe scorretto descrivere la tradizione giuridica islamica come un codice uniforme, interpretato nello stesso modo ovunque. Esistono scuole e interpretazioni differenti. È altrettanto necessario riconoscere che, in diversi ordinamenti nei quali le norme religiose incidono sul diritto di famiglia, alcune interpretazioni producono disparità fra uomini e donne in materia di divorzio, eredità e status personale. Il rispetto per una cultura non comporta l’approvazione automatica di ogni sua pratica. L’antichità di una norma può interessare lo storico; per stabilire se sia compatibile con i diritti fondamentali occorre valutarne il contenuto. Invocare la tradizione non basta a rendere giusta una regola.

L’Italia conosce bene la storia dei rapporti fra autorità religiosa e potere civile. La costruzione dello Stato unitario ha consolidato un principio essenziale: la giustizia civile non dipende dall’appartenenza confessionale. La stessa autonomia che impedisce a una confessione di esercitare una giurisdizione civile generale deve valere per tutte le altre. Applicare questo principio soltanto quando riguarda la religione maggioritaria sarebbe incoerente; applicarlo soltanto quando riguarda una minoranza sarebbe altrettanto discriminatorio.

Nel caso di Padova, secondo le notizie diffuse l’8 ottobre 2026, la Procura ha aperto un fascicolo a modello 45 dopo un esposto presentato dall’avvocato Francesco Minutillo. Si tratta di un fascicolo senza indagati e senza una specifica ipotesi di reato: l’apertura del procedimento non equivale dunque all’accertamento di un illecito. Il fondatore, Omar Vanin, ha sostenuto di non voler sostituire la giustizia italiana, mentre l’UCOII, l’Unione delle Comunità Islamiche d’Italia, ha preso le distanze dall’iniziativa. Saranno gli accertamenti a chiarire quali attività la Camera intenda svolgere e se siano compatibili con l’ordinamento. È giusto evitare processi sommari, ma anche esaminare regolamenti e competenze rivendicate senza accontentarsi delle rassicurazioni di principio.

Se l’organismo intende svolgere attività arbitrali consentite dalla legge, sarà l’ordinamento a stabilirne condizioni e limiti. Se invece pretendesse di decidere controversie sottratte alla disponibilità delle parti o di attribuire ai propri pronunciamenti un’autorità che la legge non riconosce, il problema sarebbe giuridico prima ancora che culturale. E se il problema è la lentezza della giustizia italiana, la soluzione consiste nel migliorare tribunali, procedure e organizzazione. Inventare circuiti normativi paralleli non risolve le inefficienze dello Stato: rischia soltanto di aggiungere un ulteriore livello di complicazione a un sistema che ne ha già in abbondanza.

La libertà religiosa è irrinunciabile e le minoranze devono essere tutelate. Ma nessuno di questi principi può diventare un lasciapassare per ridurre i diritti dei cittadini o attribuire a un’autorità privata poteri incompatibili con la Costituzione. Non si tratta di stabilire quale religione sia più vicina alla nostra sensibilità, ma di garantire che una donna abbia gli stessi diritti davanti alla legge, qualunque sia la sua fede, e che una controversia venga giudicata secondo le norme applicabili, non in base all’appartenenza confessionale delle parti.

La Repubblica non chiede ai cittadini di pensarla tutti allo stesso modo. Chiede che siano uguali davanti alla legge. Le convinzioni personali sono libere, le tradizioni possono essere coltivate e le religioni professate; nessuna di queste cose conferisce il diritto di amministrare giustizia al di fuori delle regole comuni. Per il resto, considerata la già notevole abbondanza di uffici, codici e procedure italiane, possiamo tranquillamente risparmiarci la moltiplicazione dei tribunali secondo il libro sacro preferito.

(Francesco Cozzolino)

Prompt:

1: A Padova è nata una "Camera Arbitrale Islamica Italiana". Fondata da un avvocato e docente a contratto dell'Università di Padova, si presenta come "Giustizia Islamica in Italia" e nel regolamento parla apertamente di "Tribunale Sciaraitico". Un tentativo di costruire un canale di giustizia parallelo.

2: Il punto non è la fede. Ognuno è libero di pregare come vuole. Il punto è il diritto. In Italia la giustizia è una sola, amministrata dallo Stato. Non esistono tribunali religiosi competenti per famiglia, status personale, eredità o contratti. I diritti indisponibili non si affidano agli arbitri, e un lodo contrario all'ordine pubblico non vale nulla.

3: Sentirsi dire che le decisioni di questa camera avrebbero "lo stesso valore di una sentenza dello Stato" è inaccettabile. E' la rivendicazione di un ordinamento parallelo. La Sharia è un sistema teocratico che, dove applicato, comprime libertà e uguaglianza.

4: La legge deve essere uguale per tutti. Se un tribunale arbitrale islamico decidesse su un divorzio, su un'eredità o sulla custodia dei figli, starebbe di fatto sottraendo pezzi di sovranità allo Stato e diritti alle persone. E le persone più vulnerabili – donne, figli, dissidenti – sarebbero le prime a pagarne il prezzo.

5: Il caso è finito in Procura con un esposto, e la Procura ha aperto un procedimento. L'UCOII (Unione delle Comunità Islamiche d'Italia) ha preso le distanze. Il fondatore dice di non voler sostituire la giustizia italiana. Ma le parole contano fino a un certo punto: contano i regolamenti, le competenze rivendicate, i principi richiamati. E qui il richiamo alla Sharia è esplicito.

6: Nessun secondo corridoio. Nessuna giustizia a due velocità. Nessuna legge religiosa che si affianca a quella dello Stato. Nello stato di diritto, o la legge è uguale per tutti, o non è. E su questo non si tratta: si difende la Costituzione.

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